Art. 7.
(Automatismi stipendiali).

      1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012, e i relativi effetti non possono essere comunque computati per il periodo in riferimento, anche successivamente a tale data.
      2. Fino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, l'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato ai sensi di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.